Le prestazioni pensionistiche si inseriscono nel quadro generale della previdenza sociale.
La pensione ai superstiti può rivestire due forme: indiretta e di reversibilità.
La pensione di reversibilità spetta al coniuge del defunto già titolare di pensione diretta (vecchiaia, inabilità, anzianità). Essa spetta, altresì, al coniuge separato e divorziato che ha diritto a tale pensione purchè ricorrano le seguenti condizioni: a) sia titolare di assegno di divorzio; b) non si sia risposato; c) l'ex coniuge abbia iniziato l'assicurazione presso l'INPS prima della sentenza di scioglimento o della cessazione degli effetti civili del matrimonio.
La legge prevede (L.74/87), inoltre, che il coniuge divorziato abbia diritto alla pensione anche se il defunto si sia risposato e sia in vita il nuovo coniuge. In questo caso, però, l'INPS non paga automaticamente la pensione ma deve attendere una specifica sentenza del tribunale che divida la pensione tra i due interessati (coniuge ed ex coniuge) in proporzione alla durata del matrimonio di ciascuno.
Onoranze Funebri - Rosario Torretta - Prizzi
